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BIM e Digitalizzazione: Riflessioni di Fausto

Il recente Correttivo del Codice dei Contratti del 31.12.2024, oltremodo anomalo per l’immediata esecutività, è venuto parzialmente incontro alle esigenze delle Stazioni Appaltanti in merito alla necessità di dotarsi di idonee professionalità a supporto delle attività inerenti il BIM.

 Se da un lato con la modifica del comma 1 dell’Art. 43 si è alzata la soglia dell’obbligo di utilizzo del BIM da 1 a 2 milioni, in modo netto la modifica del Comma 4 alle lettere b), c) ed f) pone lo sguardo e l’attenzione alla necessità da parte dell’Ente di dotarsi di metodi e strumenti:

b) i criteri per garantire uniformità di adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni;

di attuare processi e misure di gestione digitale:

c) le misure necessarie per l’attuazione dei processi di gestione informativa digitale delle costruzioni, ivi compresa la previsione dell’interoperabilità dell’anagrafe patrimoniale di ciascuna stazione appaltante o ente concedente con l’archivio informatico nazionale delle opere pubbliche e con i sistemi informativi istituzionali per la rendicontazione degli investimenti pubblici

e soprattutto definire in modo univoco e chiaro :

f) il contenuto minimo del capitolato informativo per l’adozione dei metodi e degli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni.

Tutto quanto sopra richiamato trova la giusta attuazione nelle modifiche apportate all’Allegato I.9 Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (Articolo 43).

Al comma 1  dell’ articolo 1 emblematica la sostituzione della frase “di Vita del cespite immobiliare” con “vita dell’opera immobiliare o infrastrutturale” .

E poi il comma 2 dell’ art. 1 , dove con forza si obbligano le S.A. “necessariamente di”:

  • a) definire e attuare un piano di formazione specifica del personale, secondo i diversi ruoli ricoperti, con particolare riferimento ai metodi e agli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, anche per assicurare che il personale preposto alla gestione finanziaria ed alle attività amministrative e tecniche consegua adeguata formazione e requisiti di professionalità ed esperienza in riferimento altresì ai profili di responsabilità relativi alla gestione informativa digitale di cui al comma 3;
  • b) definire e attuare un piano di acquisizione, gestione e manutenzione degli strumenti hardware e software di gestione informativa digitale dei processi decisionali;
  • c) redigere e adottare un atto di organizzazione per la formale e analitica esplicazione dei ruoli, delle responsabilità, dei processi decisionali e gestionali, dei flussi informativi, degli standard e dei requisiti, volto a ottimizzare il sistema organizzativo ai fini dell’adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per tutte le fasi, dalla programmazione all’esecuzione, dei contratti pubblici oltre che per la gestione del ciclo di vita dei cespiti immobiliari ed infrastrutturali. Tale atto di organizzazione è integrato con gli eventuali sistemi di gestione e di qualità della stazione appaltante o dell’ente concedente.

Sui punti a) formazione e b) dotazioni Software ed Hardware e’ tutto chiaro, ma il bello arriva con il punto c) adozione di un atto di organizzazione .

Al momento della scrittura di questo documento siamo alla fine di gennaio 2025 e non mi sembra di aver visto su alcun Albo pretorio di nessun Ente, grande o piccolo che sia, uno straccio di Delibera come atto di indirizzo ad assolvere a quanto disposto dal comma sopra declinato.

Forse perché qualcuno pensa che ne sono obbligati solo chi sta facendo o farà gare BIM?

Se questa fosse la risposta stiamo commettendo tutti un grandissimo errore, e lo conferma l’ introduzione del Comma 2bis dell’Art. 1 dell’Allegato I 9:

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti esplicitano, a partire dai propri obiettivi strategici e dagli obiettivi dello specifico livello di progettazione, i requisiti informativi relativi al dato intervento. L’evoluzione dei requisiti informativi garantisce l’integrazione delle strutture di dati generati nel corso di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti connessi all’intervento.

In definitiva: L’Atto organizzativo BIM è uno degli adempimenti principali a cura delle stazioni appaltanti.

In questo contesto, l’atto organizzativo BIM gioca un ruolo chiave nel garantire la corretta implementazione del BIM nella Pubblica Amministrazione (PA).

L’attuazione dell’Atto Organizzativo BIM è uno degli adempimenti preliminari cui devono rispondere le stazioni appaltanti per procedere alla gestione degli appalti BIM, ma è obbligatorio anche per una qualunque organizzazione che opera nel settore e che decide di acquisire la certificazione BIM prevista dalla UNI/PdR 74:2019. In questo articolo, analizzeremo tutto quello che devi sapere sull’atto organizzativo BIM, dai suoi obiettivi e contenuti alle sfide e alle opportunità che comporta.

L’atto organizzativo BIM è un documento che definisce le regole, le responsabilità e le procedure per l’adozione e l’utilizzo del BIM all’interno della pubblica amministrazione. Esso stabilisce gli standard e le linee guida per la gestione dei dati, la condivisione delle informazioni e la collaborazione tra i diversi attori coinvolti nel processo edilizio. L’atto organizzativo BIM è uno strumento essenziale per garantire un approccio omogeneo e coerente all’adozione del BIM, favorendo l’innovazione e la trasparenza nei progetti pubblici.

L’atto organizzativo BIM è necessario per assicurare che la pubblica amministrazione adotti il BIM in modo efficace e uniforme; difatto contribuisce a migliorare la qualità dei progetti, efficientare le attività interne agli uffici tecnici della PA, orientare i fornitori di servizi, ridurre i costi, ottimizzare i tempi di realizzazione e aumentare la trasparenza nel settore delle costruzioni.

La redazione dell’atto organizzativo BIM è di competenza della stazione appaltante e deve coinvolgere tutti i soggetti del processo edilizio, come progettisti, direzione lavori, imprese e fornitori. La collaborazione tra questi attori è fondamentale per garantire che l’atto organizzativo BIM rispecchi le esigenze e le specificità di ciascun progetto e per assicurare un’adozione efficace e sostenibile del BIM nei processi di gestione del patrimonio della PA.

Un atto organizzativo BIM deve includere diversi elementi chiave per garantire un’adozione efficace del BIM nella pubblica amministrazione:

  • glossario di termini: un elenco di definizioni e termini tecnici utilizzati nel BIM, per assicurare una comprensione comune tra i vari attori coinvolti;
  • ambiti di applicazione del BIM nei processi operativi della PA: una descrizione dei processi e delle attività in cui il BIM viene utilizzato, come la progettazione, la direzione lavori, la manutenzione e la gestione del patrimonio;
  • indirizzi per la gestione del procedimento di aggiudicazione: linee guida e criteri per l’assegnazione dei contratti di progettazione e realizzazione basati sul BIM, per garantire trasparenza e concorrenza;
  • indirizzi per la gestione dei processi interni alla PA: procedure e responsabilità per la gestione dei dati BIM all’interno dell’amministrazione, per assicurare la corretta implementazione del BIM e la condivisione delle informazioni;
  • indirizzi per la progettazione: linee guida per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione del progetto basate sul BIM, incluse le fasi di verifica e validazione;
  • indirizzi per la gestione del progetto: criteri e modalità per la creazione, la gestione e l’aggiornamento degli archivi di dati BIM all’interno e per tramite l’Ambiente di Condivisione Dati, per garantire la disponibilità e l’accessibilità delle informazioni nel tempo.

A questo punto poniamoci alcune  domande:

Quali sono i processi di controllo e di gestione delle singole fasi del BIM per la pubblica amministrazione?

  1. Pianificazione: definizione degli obiettivi, delle tempistiche e delle risorse necessarie per l’implementazione del BIM nel progetto.
  2. Progettazione: utilizzo del BIM per la creazione di modelli digitali tridimensionali della costruzione e la definizione delle specifiche tecniche e dei requisiti prestazionali.
  3. Coordinamento: condivisione delle informazioni tra i vari attori coinvolti nel progetto e verifica della compatibilità tra i diversi modelli BIM.
  4. Verifica e validazione: controllo della conformità del progetto rispetto agli obiettivi, ai requisiti e alle normative vigenti, attraverso l’uso di software specifici e processi di revisione.
  5. Realizzazione: monitoraggio dell’andamento dei lavori, della qualità e dei costi, utilizzando il BIM come strumento di supporto alla direzione lavori e alla gestione del cantiere.
  6. Manutenzione e gestione: utilizzo dei dati BIM per la programmazione e l’esecuzione delle attività di manutenzione e la gestione delle opere nel corso del loro ciclo di vita.

Chi gestisce i dati BIM nei processi della Pubblica Amministrazione?

La gestione dei dati BIM nei processi della PA è affidata ad alcune figure professionali, tra cui:

  • il BIM Manager: responsabile della pianificazione e del controllo del processo BIM, dalla programmazione alla realizzazione del progetto;
  • il CDE Manager: responsabile della pianificazione e del controllo del processo BIM all’interno dell’Ambiente di Condivisione Dati (dall’acronimo internazionale CDE) che lavora per conto della S.A. a stretto contatto con il BIM Manager;
  • il BIM Coordinator: figura che supporta il BIM Manager nella gestione dei modelli BIM e nella verifica della qualità delle informazioni prodotte dai diversi attori coinvolti;
  • i BIM Specialist: professionisti che lavorano sui singoli modelli BIM, come architetti, ingegneri e tecnici specializzati in diverse discipline, capaci di raccogliere in modelli BIM le informazioni tecniche del progetto.

Ritornando al Correttivo del codice sempre all’ Allegato I 9 Art. 1 Comma 3 troviamo:

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che adottano i metodi e gli strumenti di cui al comma 1 nominano un gestore dell’ambiente di condivisione dei dati e almeno un gestore dei processi digitali. Le stazioni appaltanti inoltre nominano per ogni intervento un coordinatore dei flussi informativi all’interno della struttura di supporto al responsabile unico di cui all’articolo 15 del codice. Tali gestori e coordinatori, individuati preferibilmente tra i dipendenti delle stazioni appaltanti anche a tempo determinato, devono essere in possesso di adeguata competenza, acquisita tramite documentata conoscenza diretta, attraverso l’osservazione, l’uso e la pratica professionale ovvero mediante la frequenza, con profitto, di appositi corsi di formazione. In caso di impossibilità di individuare i gestori i coordinatori all’interno del proprio personale, le stazioni appaltanti affidano all’esterno le relative funzioni, con le modalità previste dal presente codice.

Mentre al comma 5 l’accento è posto sulle modalità di implementazione dell’ambiente dati:

Le stazioni appaltanti utilizzano piattaforme interoperabili mediante formati aperti non proprietari. I dati sono organizzati in modelli informativi costituiti da contenitori informativi strutturati e non strutturati. Le informazioni prodotte sono gestite tramite flussi informativi digitalizzati all'interno di un ambiente di condivisione dei dati e sono condivise tra tutti i partecipanti al progetto, alla costruzione e alla gestione dell'intervento. I dati sono fruibili secondo formati aperti non proprietari e standardizzati da organismi indipendenti, in conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 6, in modo da non richiedere l'utilizzo esclusivo di specifiche applicazioni tecnologiche.

Il comma 8 chiarisce e delinea l’ importanza strategica del Capitolato Informativo:

In caso di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti predispongono un capitolato informativo da allegare alla documentazione di gara, coerente con la definizione degli obiettivi strategici, di livello progettuale o di fase, che contiene almeno:
a) i requisiti informativi strategici generali e specifici, compresi i livelli di fabbisogno informativo tenuto conto della natura dell’opera, del livello progettuale e del tipo di appalto. Tali requisiti possono essere resi espliciti, in maniera analitica, secondo modelli di dati, anche al fine di consentire un efficiente accertamento di conformità agli stessi;
b) gli elementi utili alla individuazione dei requisiti di produzione, di gestione, di trasmissione e di archiviazione dei contenuti informativi, in stretta connessione con gli obiettivi decisionali e gestionali, oltre eventualmente ai modelli informativi e alle strutture di dati e informazioni relativi allo stato attuale;
c) la descrizione delle caratteristiche e specifiche relative all’ambiente di condivisione dei dati e alle condizioni di proprietà, di accesso e di validità del medesimo, anche rispetto alla tutela e alla sicurezza dei dati e alla riservatezza, alla disciplina del diritto d’autore e della proprietà intellettuale;
d) le specifiche per garantire l’interoperabilità dei sistemi informativi nel tempo.

Vengono anche affrontati io temi delle tipologie di gara, nel caso economicamente più vantaggiosa al comma 10:

Per gli affidamenti di cui ai commi 8 e 9 valgono, in particolare, le seguenti regole:
a) la documentazione di gara è resa disponibile tra le parti, tramite l'ambiente di condivisione dei dati, su supporto informatico per mezzo di formati digitali coerenti con la natura del contenuto dei documenti e con quanto previsto dal capitolato informativo;
b) nei casi di procedure di affidamento mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa i concorrenti presentano anche l’offerta di gestione informativa in risposta ai requisiti richiesti nel capitolato informativo. L’offerta di gestione informativa è redatta dal candidato al momento dell’offerta e, in risposta ai requisiti informativi del capitolato, struttura temporalmente e sistemicamente i flussi informativi nella catena di fornitura dell'appaltatore o del concessionario, ne illustra le interazioni con i processi informativi e decisionali di quest'ultimo all'interno dell'ambiente di condivisione dei dati, descrive la configurazione organizzativa e strumentale degli operatori, precisa le responsabilità degli attori coinvolti;
c) il piano di gestione informativa è redatto dall’aggiudicatario sulla base dell’offerta di gestione informativa, da sottoporre alla stazione appaltante dopo la sottoscrizione del contratto e prima dell'esecuzione dello stesso e può essere aggiornato nel corso dell’esecuzione del contratto. Nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell’esecuzione del contratto in via di urgenza ai sensi dell’art.17 commi 8 e 9 del Codice, la stazione appaltante può richiedere la consegna del piano di gestione informativa prima della stipula del contratto;
d) la consegna di tutti i contenuti informativi richiesti avviene tramite l'ambiente di condivisione dei dati della stazione appaltante;
e) il soggetto affidatario cura il coordinamento della gestione informativa digitale nel rispetto del capitolato informativo e del piano di gestione informativa presentato;
f) l'attività di verifica della progettazione di cui all'articolo 42 del codice è effettuata avvalendosi dei metodi e degli strumenti di cui al comma 1 del presente articolo;
g) fino all'introduzione obbligatoria dei metodi e degli strumenti di cui al comma 1, la prevalenza contrattuale dei contenuti informativi è definita dalla loro esplicitazione tramite elaborati grafici e documentali in stretta coerenza, possibilmente, con i modelli informativi e le strutture di dati per quanto concerne i contenuti geometrico dimensionali e alfanumerici;
h) con riferimento alla precedente lettera g), in caso di comprovata incoerenza tra i modelli informativi e gli elaborati grafici e documentali, la prevalenza contrattuale è attribuita a questi ultimi;
i) a decorrere dall'introduzione obbligatoria dei metodi e degli strumenti di cui all’articolo 43, la prevalenza contrattuale dei contenuti informativi è definita dai modelli informativi nei limiti in cui ciò sia praticabile tecnologicamente. I contenuti informativi devono, in ogni caso, essere relazionati ai modelli informativi all'interno dell'ambiente di condivisione dei dati.

E’ bene porre un accento che il Legislatore ha ben capito, e cioè: poiché l’avvio della modalità BIM sarà oggetto sicuramente di interpretazioni e contenziosi, sino alla piena applicazione della norma [cioè obbligatoria per tutti i tipi di opera, a prescindere dal valore economico] i commi g) e h) definiscono la prevalenza contrattuale alla “vecchia carta” e non al modello digitale BIM.

Il comma 11 delinea le metodologie di invio delle informazioni e declina le funzioni della verifica sulla correttezza dell’operatività al Collaudatore:

Il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione dei contratti pubblici, possono essere svolti mediante l’adozione dei metodi e degli strumenti di gestione informativa digitale. A questo fine, se il direttore dei lavori non è in possesso delle competenze necessarie, all’interno del suo ufficio è nominato un coordinatore dei flussi informativi. Per il collaudo o la verifica di conformità, l’affidatario consegna i modelli informativi aggiornati durante la realizzazione dell’opera e corrispondenti a quanto realizzato e la relazione specialistica sulla modellazione informativa che attesti il rispetto e l’adempimento di quanto prescritto nel capitolato informativo. La verifica di tali adempimenti rientra

Ed infine il comma 12, che sempre in ausilio alle S.A. propone alcuni degli elementi che possono essere elemento di valutazione tecnica delle offerte di gara, con particolare attenzione a porre al comma b):

Nella formulazione dei requisiti informativi da parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti possono essere individuati, ove ammissibile, per la loro successiva rigorosa attuazione nel corso dell’esecuzione dei contratti pubblici, usi specifici, metodologie operative, processi organizzativi e soluzioni tecnologiche, alla base dei criteri di valutazione nell’ambito delle procedure di affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa  connesse all’oggetto dell’appalto. 

In particolare, possono essere individuati requisiti e proposte:
a) per l'integrazione della gestione delle informazioni con la gestione del progetto e con la gestione del rischio;
b) per attuare soluzioni di cyber security nell’ambito della gestione dell’ambiente di condivisione dei dati;
c) per incrementare il livello di protezione, di riservatezza e di sicurezza dei dati, con particolare riferimento all'ambiente di condivisione dei dati;
d) per utilizzare i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale per perseguire obiettivi di sostenibilità ambientale anche attraverso i principi del green public procurement;
e) per incrementare, in senso computazionale, attraverso il piano di gestione informativa, la produzione e la consegna dei modelli informativi e il loro collegamento con gli altri contenuti informativi presenti nell'ambiente di condivisione dei dati;
f) per ottimizzare i requisiti e le caratteristiche di interoperabilità dei modelli informativi e delle strutture di dati;
g) con riferimento alla fase di progettazione, che consentano di supportare digitalmente i processi autorizzativi;
h) con riferimento alla fase di progettazione, che consentano di supportare digitalmente le attività di verifica e di validazione dei progetti;
i) per supportare la formulazione e la valutazione di azioni e di mitigazione del rischio;
l) con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, per ottimizzare il passaggio dalla progettazione esecutiva alla progettazione costruttiva, ricorrendo a dispositivi digitali relativi alla modellazione informativa attinente al monitoraggio e al controllo dell’avanzamento temporale ed economico dei lavori e a soluzioni tecnologiche di realtà aumentata e immersiva;
m) con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, per incrementare digitalmente le condizioni di salute e di sicurezza nei cantieri;
n) con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, per incrementare digitalmente le condizioni relative alla gestione ambientale e circolare nei cantieri;
o) con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, per incrementare le condizioni di comunicazione e di interconnessione tra le entità presenti in cantiere finalizzate a facilitare le relazioni intercorrenti tra le parti in causa;
p) con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, relative a modalità digitali per la tracciabilità dei materiali e delle forniture e per la tracciabilità dei processi di produzione e montaggio, anche ai fini del controllo dei costi del ciclo di vita dell'opera;
q) con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, relative alla dotazione, al termine degli stessi, del corredo informativo utile all'avvio del funzionamento dell’opera e delle attività a esso connesse;
r) con riferimento alla fase di gestione delle opere, che permettano di supportare digitalmente il governo delle prestazioni dell’opera e i suoi livelli di fruibilità.

Tutto questo comporterà per le Stazioni Appaltanti nuovi costi, per formazione, acquisto attrezzature e Software e perché no in Consulenze; a tal punto l’Allegato I.10 al comma 1 aggiunge un rigo:

Allegato I.10 Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure (Articolo 45, comma 1)

Attività di:
- programmazione della spesa per investimenti;
- responsabile unico del progetto;
- collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico (ove necessario);
- coordinamento dei flussi informativi.

E come ciliegina sulla torta la modifica all’ Allegato I.13 Articolo 2 , comma 5 , sulle parcelle a computare nel caso BIM:

In seguito alla determinazione dell’importo da porre a base di gara, relativamente agli appalti per cui è obbligatoria l’adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni dovrà applicarsi un incremento percentuale pari al 10 per cento sul complessivo di calcolo degli onorari e prima dell’applicazione della percentuale relativa alle spese e oneri accessori, che sono calcolate anche sull’incremento percentuale relativo all’adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale.

Tale incremento deve essere applicato a tutti i servizi e a tutte le prestazioni oggetto di affidamento.

Per adesso è tutto, ma non penso sia finita!

 Fausto Iarrobino

Socio Fondatore e Amministratore Unico di Eureka Sistemi ed Automazione S.r.l.

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